Verde & Digitale

In viaggio tra sostenibilità, innovazione e competitività

Appendice F – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

I principali fruitori delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese sono gli investitori e le organizzazioni non governative, le parti sociali e altri portatori di interessi; al momento il quadro giuridico vigente non garantisce il soddisfacimento delle esigenze di informazione di questi utenti. Le informazioni, ove comunicate, sono spesso non completamente attendibili e non del tutto comparabili tra le varie imprese. Le informazioni sono spesso difficili da reperire e raramente sono disponibili in un formato digitale leggibile da un dispositivo automatico. 
Esiste pertanto un crescente divario tra le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese e le esigenze degli utenti a cui tali informazioni sono destinate. La situazione attuale è problematica anche per le imprese che devono comunicarle. A causa della scarsa precisione delle disposizioni attuali e dell’esistenza di un elevato numero di quadri e principi privati, diventa difficile per le imprese sapere esattamente quali informazioni comunicare.
Pertanto, il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD):1 la normativa richiederà alle imprese europee di divulgare una serie di informazioni relative alle proprie attività aziendali, in merito a rischi e impatti riguardanti la sostenibilità (questioni ambientali, questioni sociali e trattamento dei lavoratori, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione attiva e passiva, parità di genere negli organi di amministrazione). Il testo pubblicato aggiorna e integra la direttiva sul reporting non finanziario attualmente in vigore (Direttiva 2014/95/UE, nota come Non-financial Reporting Directive, NFRD, recepita in Italia con il Dlgs 254/2016, operativo dal 1° gennaio 2017 e quindi con effetto sulle rendicontazioni pubblicate dal 2018). L’obiettivo della proposta è migliorare l’informativa sulla sostenibilità, che viene divulgata dalle imprese al minor costo possibile, per utilizzare al meglio il potenziale offerto dal mercato unico europeo contribuendo alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, conformemente al Green Deal europeo e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) delle Nazioni unite.
Il testo della direttiva sarà soggetto ai negoziati tra Parlamento e Consiglio dell’Ue, che condividono il potere legislativo con la Commissione; le tempistiche dipendono dalla rapidità del procedimento, ma in linea di massima si prevede che se si giunge a un accordo entro la metà del 2022:
• la direttiva sarà adottata a partire dal 2023, quindi le imprese saranno tenute a divulgare le informazioni di sostenibilità a partire da gennaio del 2024, sui dati relativi al 2023;
• le Pmi, invece, potranno iniziare a rendicontare tre anni più tardi, quindi in questo caso dal 2027 sui dati del 2026.

Durante i negoziati tra le tre istituzioni, è previsto che l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group, Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria) sviluppi gli standard comuni di reporting, da inviare alla Commissione entro metà del 2022. La proposta della Commissione:
• estende il campo di applicazione a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate nei mercati regolamentati (a eccezione delle microimprese quotate);
• introduce obblighi di rendicontazione più dettagliati e l’obbligo di reporting in conformità alle norme obbligatorie Ue in materia di reporting sulla sostenibilità, oltre alla doppia materialità e alla coerenza con gli standard internazionali;
• richiede l’audit (assurance) delle informazioni comunicate;
• impone alle imprese di taggare digitalmente le informazioni comunicate, in modo che siano leggibili automaticamente dai sistemi informatici e alimentino il punto di accesso unico europeo previsto dal Piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali.

Ampliamento del perimetro di applicazione. Secondo le stime diffuse dalla Commissione europea, la nuova direttiva permetterà di ampliare il perimetro di applicazione della normativa, passando da 11.000 a 49.000 imprese, in quanto i nuovi requisiti di reporting dovranno essere applicati:
• a tutte le imprese di grandi dimensioni, indipendentemente dal fatto che siano quotate o meno, con più di 250 dipendenti (rispetto alla precedente versione della normativa, decade quindi la soglia minima di 500 dipendenti, mentre restano valide quelle di fatturato superiore a 50 milioni di euro e di bilancio superiore a 43 milioni di euro);
• a tutte le Pmi quotate sui mercati europei, a eccezione delle microimprese, quelle cioè con meno di 10 dipendenti e con fatturato o bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Standard per il reporting di sostenibilità. I dati dovranno essere riportati sulla base di standard comuni di reporting, che saranno sviluppati dall’EFRAG sulla base delle raccomandazioni tecniche pubblicate a marzo del 2021 al termine di uno studio di fattibilità richiesto dalla Commissione.2 A partire dalla consulenza tecnica dell’EFRAG – che era attesa entro giugno del 2022 – la Commissione Ue intende effettuare una serie di consultazioni con le autorità di vigilanza (European Supervisory Authorities, ESAs), con alcune istituzioni europee (tra cui l’Agenzia europea dell’ambiente e la Banca centrale europea) e con la Platform on Sustainable Finance, il gruppo tecnico incaricato dello sviluppo della tassonomia europea delle attività economiche ecocompatibili. Infine, gli standard dovrebbero essere adottati dalla Commissione Ue con due atti delegati: un primo di carattere generale entro il 31 ottobre del 2022, un secondo con indicazioni specifiche per singoli settori economici entro il 31 ottobre del 2023. Gli standard verranno sottoposti a revisione ogni tre anni per poter integrare efficacemente le evoluzioni del mercato. Verranno introdotti standard di reporting dedicati alle esigenze e alle capacità specifiche delle Pmi quotate, che entreranno in vigore tre anni dopo rispetto a quelli delle imprese di grandi dimensioni. Le Pmi che restano fuori dal perimetro di applicazione della CSRD potranno decidere di utilizzare questi principi su base volontaria, per esempio per fornire informazioni di sostenibilità alle banche o per farle circolare all’interno delle catene di fornitura. 
Doppia materialità. I requisiti di reporting saranno sviluppati secondo il principio della doppia materialità: in altre parole, alle imprese sarà richiesto di divulgare informazioni sia sui rischi ambientali e sociali a cui sono esposte, sia sugli impatti provocati dalle attività aziendali sui fattori di sostenibilità. Rispetto alla precedente versione della direttiva, i requisiti della CSRD richiedono informazioni più approfondite sulla strategia e sugli obiettivi delle aziende, sul ruolo del board e del management, e sui cosiddetti intangible asset, per esempio il capitale sociale, umano e intellettuale. Le imprese dovranno spiegare anche come sono state selezionate queste informazioni. Inoltre, dovranno fornire dati e ragguagli su aspetti inerenti le proprie catene globali di approvvigionamento e chiarirne gli impatti sulla sostenibilità. I dati divulgati dovranno essere di tipo quantitativo e qualitativo, storici e prospettici (backward- e forward-looking) e, a seconda delle necessità, dovranno coprire breve, medio e lungo periodo.
Coerenza con gli standard internazionali. Gli standard di reporting dell’Ue saranno compatibili con i sistemi già ampiamente diffusi a livello internazionale, come TCFD, GRI, SASB, IIRC, CDSB e CDP.3 Inoltre, dovranno contribuire all’iniziativa avviata dall’International Financial Reporting Standard (IFRS) per l’introduzione di principi comuni a livello globale.
Limited assurance. Le informazioni divulgate nell’ambito della CSRD dovranno essere soggette ad audit (cioè a revisione da parte di un ente esterno accreditato dalle autorità nazionali) secondo il metodo della cosiddetta limited assurance, dato che al momento non è possibile effettuare un processo di audit più approfondito a causa della mancanza di standard di assurance sulla sostenibilità; in futuro la Commissione Ue potrà introdurli e sarà eventualmente possibile passare a una reasonable assurance, una metodologia più approfondita e complessa. 
Formato digitale. Le informazioni di sostenibilità dovranno essere pubblicate in formato elettronico XHTML, marcando (markup) tali informazioni: in questo modo potranno essere inserite all’interno del Portale unico di accesso per le informazioni finanziarie (European Single Access Point, ESAP) in corso di sviluppo. Le informazioni dovranno essere divulgate all’interno della relazione sulla gestione.

Riportiamo qui due articoli significativi.
Art 48 – [...] La digitalizzazione offre l’opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ha la potenzialità di ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese. È pertanto opportuno prevedere l’obbligo per le imprese di redigere il bilancio e la relazione sulla gestione nel formato XHTML in conformità con l’articolo 3 del regolamento delegato 2019/815/UE della Commissione4 e di marcare le informazioni sulla sostenibilità, comprese le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 8 del regolamento 2020/852/UE.5 [...] Contestualmente all’elaborazione di principi dell’Unione in materia di informativa sulla sostenibilità sarà necessario definire una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente a tali principi, la taggatura delle informazioni comunicate. [...]


Art. 49Affinché le informazioni sulla sostenibilità comunicate possano essere inserite nel Portale unico di accesso europeo gli stati membri dovrebbero assicurare che le imprese pubblichino il bilancio d’esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione nel formato elettronico prescritto e che le relazioni sulla gestione contenenti informazioni sulla sostenibilità siano rese disponibili quanto prima, dopo la loro pubblicazione, al meccanismo pertinente ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.6


La proposta contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi della Strategia in materia di finanza digitale per l’Ue COM(2020) 591 final,7 attraverso l’introduzione della taggatura digitale obbligatoria delle informazioni comunicate sulla sostenibilità. Questa proposta prende in considerazione il programma di lavoro della Commissione per il 2021, in particolare l’iniziativa in materia di governance societaria sostenibile e l’impegno della Commissione, contenuto nel Green Deal europeo, a intensificare le attività volte a contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità e a coadiuvare le imprese e altri portatori di interessi nell’elaborazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale nell’Ue e a livello internazionale.





Note
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1. Commissione europea, Proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità per le imprese, 21 aprile 2021 (https://bit.ly/3ciAKUQ).


2. L’EFRAG ha diffuso due report in merito allo sviluppo degli standard di reporting per la sostenibilità: il primo propone una roadmap per lo sviluppo degli standard, il secondo la riforma della struttura di governance della stessa EFRAG per assicurare un processo inclusivo e rigoroso (https://bit.ly/3wurVym).


3. Task force on Climate-relate Financial Disclosures; Global Reporting Initiative; Sustainability Accounting Standards Board; International Integrated Reporting Council; Climate Disclosure Standards Board; Carbon Disclosure Project. 


4. “Commission Delegated Regulation (EU) 2018/815 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the specification of a single electronic reporting format (ESEF- European Single Electronic Format)”, Official Journal of the European Union, 17 dicembre 2018 (https://bit.ly/3pMjeeI).


5. “Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088”, Official Journal of the European Union, 18 giugno 2020 (https://bit.ly/3wuKAKe).


6. “Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC”, Official Journal of the European Union, 15 dicembre 2004 (https://bit.ly/3wusx78).


7. Commissione europea, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Digital Finance Strategy for the EU, 24 settembre 2020 (https://bit.ly/3ApRKk0).